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D.M. LL.PP.. 29/05/2002 n. 10
- L'Autorità adotta, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti nonchè sulla base del procedimento di contestazione previsto dalla determinazione n. 16/23 del 2001, gli eventuali provvedimenti sanzionatori di propria competenza, compreso l'inserimento nell'elenco su base regionale delle imprese qualificate e nell'elenco delle imprese per le quali l'Autorità ha assunto misure provvedimentali che sono entrambe presenti nel casellario informatico delle imprese qualificate, delle informazioni sulle cause di esclusione dalle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici venute in evidenza.
- L'Autorità sulla base delle suesposte considerazioni in diritto dispone che
a) i responsabili unici del procedimento, ove un concorrente sia stato escluso dalla partecipazione ad una gara di appalto o di concessione di lavori pubblici per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2000, n. 34, oppure per la sussistenza di una della cause di esclusione dalle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici previste dall'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, devono, entro dieci giorni dalla data del provvedimento di esclusione, segnalare il fatto all'Autorità
b) la mancata comunicazione dell'esclusione oppure il ritardo della comunicazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 4, comma 7, della Legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni
c) la stazione appaltante con proprio provvedimento stabilisce che il concorrente escluso da una gara non può partecipare, per un periodo che può essere previsto da tre a sei mesi, ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante; l'esclusione dalle altre gare ha effetto comun- R
oma, 29 maggio 2002 Il presidente: Garri
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